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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (III Sez. Civ. ordinanza n. 25807/17 depositata il 31 ottobre) ha stabilito che “il cliente che richieda al proprio avvocato il ristoro dei danni subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l’astratta possibilità di riforma della decisione in seconde cure”. Giusto il principio, ci sembra che nel caso esaminato la Corte sia stata eccessivamente benevola nei confronti del professionista. Nel caso esaminato infatti risulta più che evidente la pesante responsabilità professionale dell’avvocato cui si erano rivolti gli eredi di un uomo deceduto a seguito di un sinistro stradale con un’auto rimasta sconosciuta per convenire in giudizio il Fondo di Garanzia. L’avvocato però si era reso gravemente inadempiente, non presenziando a numerose udienze, aveva rinunciato ad escutere un teste addotto dagli attori e non aveva svolto attività difensiva, omettendo anche di presentare scritti difensivi nel termine concessogli dal giudice per cui vi era stato rigetto della domanda. Sentenza poi passata in giudicato non avendo l’avvocato informato parte attrice della possibilità di proporre appello. Il Tribunale adito dai clienti per ottenere la condanna dell’avvocato e il risarcimento dei danni subiti rigettavano la domanda ritenendo non sussistere il nesso di causalità tra la condotta del difensore e i danni lamentati per l’avvenuta definitività della sentenza. Sentenza confermata in appello. La Corte di Cassazione confermava la sentenza della Corte di merito affermando appunto che il cliente in un caso del genere “deve dimostrare l’erroneità della prima pronuncia oppure produrre nuovi documenti o ulteriori mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame sarebbe stato accolto”. Forse sarà stata anche l’errata impostazione del ricorso ad aver fatto decidere la Cassazione in tal senso: certamente, non ha tenuto conto che proprio le gravi carenze difensive manifestatesi nel procedimento di primo grado rendevano difficilmente censurabile la sentenza di primo grado. Insomma un comportamento censurabile ampiamente quello del professionista sul quale la sentenza è stata del tutto silente. Nel campo professionale gravi omissioni valgono quanto e forse molto di più di una scarsa conoscenza professionale per decidere l’esito di un giudizio per cui non ci sembra proprio corretto che vadano sul piano formale coperte e giustificate le pesanti responsabilità di un professionista cui si affida un cittadino per veder riconosciuto il proprio diritto.

Novembre 2017

Fonte D&G 02.11.2017

(Avv. E. Oropallo)

Responsabilità professionale dell’avvocato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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