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Legittimità costituzionale della sospensione dei termini feriali degli atti del processo esecutivo

Con sentenza n. 191 del 20.7.2016 la Corte Costituzionale ha confermato la costituzionalità dell’art. 3 n. 742/1969 che non si applica al procedimento esecutivo: la sospensione feriale dei termini. L’intervento della Corte è stato sollecitato dal GdE che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della richiamata norma per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza rilevando che “l’esclusione della sospensione dei termini durante le ferie degli avvocati non debba riguardare solo i giudizi di opposizione all’esecuzione, ma debba estendersi anche al processo esecutivo, in ragione della esigenza di sollecita definizione, comune ad entrambi i procedimenti”. La Corte ha ritenuto infondata la questione rilevando che la norma censurata deroga alla previsione generale dell’art. 1 della l. n. 742/1969 in forza del quale tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative restano sospesi durante il periodo feriale escludendo dalla sua applicazione tutti i procedimenti previsti dall’art. 92 del R.D. 30.1.1941 n. 12, tra i quali sono contemplati i giudizi di opposizione all’esecuzione. Nello specifico, con riferimento alla motivazione posta a base della rimessione, rileva la Corte che il processo esecutivo consiste in una sequenza di atti per la realizzazione del credito mentre le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi: la diversità strutturale dei due tipi di procedimenti non può essere ricondotta ad unità sul presupposto dell’esigenza di celerità come ad entrambi.

Pienamente condivisibile la decisione della Corte che conferiva un indirizzo consolidato.

Settembre 2016

Nota a cura Avv. Oropallo

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