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RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE SANZIONI PECUNIARIE TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UE

Con decreto legislativo n. 37 del 16.2.2016 – entrato in vigore il 27 marzo – è stata recepita la decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa al principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Meccanismo che consentirà all’Italia di riscuotere le sanzioni pecuniarie comminate a seguito di una sentenza penale definitiva, con esclusione di sanzioni maturate in ambito civile. Il testo disciplina anche la procedura attiva e quella passiva individuando le autorità nazionali competenti. Nel caso di sentenza resa in Italia, è competente l’Ufficio del PM presso il Tribunale che ha emesso la decisione a trasmetterla allo Stato membro ove risiede o dimora abitualmente la persona condannata o, se si tratta di persona giuridica, ove essa ha sede. Per quanto concerne l’Italia come Stato di esecuzione, la competenza è affidata alla Corte d’Appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito o dove risiede o dimora abitualmente o, se persona giuridica, dove ha sede legale. Spetta al Procuratore generale presso la Corte d’Appello a chiedere il risarcimento allo stesso organo giurisdizionale che procede in Camera di Consiglio. La decisione deve essere adottata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione, con una possibile proroga di 30 giorni, previa comunicazione all’autorità dello Stato di emissione.

Fonte: www. marinacastellaneta.it

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE SANZIONI PECUNIARIE TRA GLI STATI MEMBRI DELL UE

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