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IL CARCERE OGGI IN ITALIA – L’ART. 41 BIS C.P.

Nonostante le numerose condanne riportate in questi anni dallo Stato italiano da parte della CEDU, il sovraffollamento carcerario è ancora un problema irrisolto. Lo conferma il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene che il 24 marzo ha pubblicato il rapporto dopo aver visitato quattro istituti penitenziari, reparti psichiatrici, e per la prima volta due case di assistenza di persone anziane non autonome. Il Comitato ha esaminato anche la situazione delle donne detenute ed il trattamento riservato a persone private della libertà dalle forze dell’ordine. In effetti le carceri visitate operavano al 114% della capacità. Il comitato ha raccolto anche le denunce di violenza e di intimidazioni tra i detenuti nelle carceri per cui ha chiesto alle autorità italiane di adottare una strategia per prevenire ogni forma di violenza. Un richiamo, quello espresso dal Comitato, che lascia il tempo che trova sia per la mancanza di fondi per rendere il luogo di pena più rispettoso dei diritti dei reclusi sia per agevolare il lavoro degli agenti. Tenuto conto delle diverse denunce di maltrattamenti fisici, con uso eccessivo della forza da parte degli agenti, ha proposto di utilizzare videocamere e richiesto all’Italia di abolire l’isolamento diurno imposto dal Tribunale nonché di riesaminare la gestione dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis. A tal proposito, nonostante le proteste di un ampio schieramento, il governo della Meloni avrebbe in programma di abolire il reato di tortura per tutelare le forze dell’ordine. Provvedimento richiesto dagli agenti penitenziari che rivendicano il diritto di “picchiare”. Il reato di tortura, introdotto nel 2017, punisce duramente chi provoca danni fisici o psichici a detenuti o persone affidate alla sua custodia A chi avesse la memoria corta ricordiamo quanto avvenne a Genova qualche anno indietro. Neppure hanno insegnato qualcosa i pestaggi avvenuti a Santa Maria Capua Vetere e non conta neppure un centinaio di suicidi in carcere che potrebbero nascere da violenze e sopraffazioni. “Chi ha paura del reato di tortura legittima la tortura” dice Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano picchiato ed ucciso da poliziotti che l’avevano fermato per strada.

A proposito dell’art. 41 bis applicato per periodi molto lunghi anche alle persone con condanne non definitive, gran parte dei giuristi sostengono la tesi della incostituzionalità dell’art. 41 bis perché in contrasto con l’art. 27 della Costituzione. Sulla compatibilità invece si è espressa la Cassazione anche se ha precisato che, in considerazione della funzione di rieducazione della pena, ha più volte chiarito che non possono prendersi provvedimenti contrari al senso di umanità

Solo nel 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le limitazioni in materia di colloqui dei detenuti con il loro avvocato. Che dire? Molti giuristi ritengono che in realtà l’obiettivo del carcere duro, che dovrebbe prevenire eventuali contatti con il crimine organizzato, va applicato indiscriminatamente per esercitare una pressione sul detenuto al fine di indurlo a collaborare con la giustizia. Recentemente un programma televisivo ha accusato gli avvocati di fare da tramite fra i detenuti e la criminalità esterna suscitando la giusta reazione della Camera Penale che ha presentato denuncia nei confronti dei responsabili del programma.

Maggio 2023

IL CARCERE OGGI IN ITALIA – L’ART. 41 BIS C.P

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