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IL VALORE PROBATORIO DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 15035 del 21/7/2016 si è pronunciata sul valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Richiama la Corte il DM 44/2011 che stabilisce che “le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”. La trasmissione telematica, in forza del rinvio all’art. 48 c. 2 D.Lg. n. 82/2005, equivale alla notificazione per mezzo della posta per cui la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) fornisce la prova al mittente che il suo messaggio di posta elettronica sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. La RAC, fino a prova contraria, costituisce dunque prova idonea che il documento sia effettivamente pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Tale notifica avviene senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale, come nel caso di notifica a mezzo posta per cui, nel caso in cui il destinatario contesti la ricezione, non è obbligato a proporre querela di falso, essendo sufficiente che alleghi prova certa che dimostri che il messaggio non sia pervenuto alla sua casella postale.

Settembre 2016

Nota a cura Avv. E. Oropallo

 

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