skip to Main Content

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEL MINORE

In caso di sottrazione internazionale del minore, se c’è il rischio fondato di pericoli fisici o psichici per il minore e se quest’ultimo ha anche espresso una volontà contraria al rientro, i giudici nazionali non sono tenuti a disporre il rimpatrio del minore ritenuto sottratto. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, si è pronunciata con ordinanza n. 9767/19 dell’8 aprile, respingendo il ricorso di una madre che chiedeva il rientro in Germania della propria figlia.
Per la Suprema Corte, che ha ritenuto infondato il ricorso, non si è verificata alcuna violazione della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980, ratificata dall’Italia con legge n. 64/1994, confermando una giurisprudenza costante che ritiene prevalente il diritto del minore rispettando nel caso di specie la sua opinione di voler restare in Italia.
Fonte
www.marinacastellaneta.it
Maggio 2019

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE del MINORE

Back To Top
Translate »