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Sentenza CdG 8.4.2008 : Assegnazione commesse senza gara.

Agusta: l’assegnazione di commesse senza gara è in contrasto con la normativa comunitaria. Sent. 8.4.2008 CdG – Grande Sezione – causa C-337/05
Vale la pena segnalare questa sentenza perché ribadisce un principio poco applicato dagli Stati membri dell’U.E. che spesso cercano di favorire per le forniture l’industria nazionale. Ma la sentenza si segnala altresì per un altro punto di estremo interesse, in quanto la Corte ha ribadito l’obbligo della gara di appalto anche quando si tratta di materiale che può avere, in via eventuale, un uso anche militare.

La massima: “Non è compatibile con il diritto comunitario il ricorso a procedure negoziate, in luogo delle dovute procedure aperte o ristrette, per la fornitura a corpi militari dello Stato di elicotteri per uso civile e, solo in via eventuale, anche militare”.
Il ricorso era stato presentato dalla Commissione contro l’Italia che aveva posto in essere una prassi, esistente da tempo e tuttora seguita, di attribuzione diretta all’Agusta Spa degli appalti per l’acquisto di elicotteri destinati a sopperire alle esigenze di vari corpi militari e civili dello Stato Italiano, al di fuori di qualsiasi procedura di gara e senza rispettare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 14.6.1993, 93/36/CEE.

La tesi difensiva di parte italiana è stata quella che in presenza di interessi giudicati preminenti (quali la difesa o la sicurezza dello Stato) si possa derogare alla norma comunitaria. Questa difesa poggia sulla giurisprudenza del giudice amministrativo italiano che si è occupato della medesima vicenda, ritenendo che il settore elicotteristico sarebbe sottratto al mercato concorrenziale per definizione (CdS decisione 6.10.2004 n. 6491).

La CdG ha respinto tale linea difensiva rilevando che “il generico richiamo alle esigenze di pubblica sicurezza non può divenire il grimaldello per smantellare il sistema comunitario improntato ai principi dell’ evidenza pubblica e della libertà di concorrenza”. Centrale risulta essere l’interpretazione che, al fine di che trattasi, debba essere data dell’art. 296 del Trattato. Questo dispone, infatti, al n. 1, lettera b) che “ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari”.

L’interpretazione data dalla CdG è rigorosa in quanto la deroga è ammissibile solo in caso di prodotti destinati a fini esclusivamente militari; laddove l’acquisto concerne attrezzature la cui destinazione a fini militari risulta dubbia, devono necessariamente rispettarsi le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Scheda a cura Centro Studi Koinè – ottobre 2008

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