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NECESSARIO MOTIVARE LA MANCATA AUDIZIONE DEL MINORE INFRADODICENNE

Interessante sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito l’obbligo del Giudice – già contemplato dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – di sentire il minore nelle procedure giudiziarie che lo riguardano o di motivare la sua mancata audizione.

Il caso. Nel 2017, il Tribunale di Vicenza, con decreto emesso ai sensi dell’art. 337-bis c.c., accogliendo parzialmente le istanze di una madre, nei confronti dell’altro genitore, disponeva l’affidamento condiviso dei due figli minorenni, con collocazione prevalente presso l’abitazione materna. Il Tribunale accoglieva anche l’istanza materna di iscrizione di un figlio, infradodicenne, presso la scuola secondaria del Comune di residenza, più vicina all’abitazione della madre. L’uomo proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Vicenza, la quale, con decreto, lo rigettava. Avverso il decreto della Corte territoriale l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. – stante la decisorietà e definitività del provvedimento.

Motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente lamentava l’omessa audizione del figlio minore in merito alla scelta della scuola media da frequentare. Per l’uomo la Corte d’Appello aveva disatteso l’istanza di audizione diretta del minore, senza fornire spiegazione di tale decisione. Con il secondo motivo il ricorrente si doleva del fatto che la Corte non avesse fornito motivazione sulla mancata audizione del figlio – trattandosi, invece, di un punto decisivo -, in relazione alla scelta della scuola, da valutarsi nell’interesse del minore. Con il terzo motivo censurava il decreto impugnato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla scelta della scuola media da frequentare da parte del minore.

Osservazioni della Corte. I Supremi Giudici, dopo aver rigettato la eccezione sollevata nel controricorso di inammissibilità del ricorso, essendo il decreto emesso dalla Corte d’Appello in sede di reclamo perché ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
La Suprema Corte esamina poi congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli connessi e li reputa fondati. L’ascolto del minore di almeno dodici anni e anche di età inferiore, purchè dotato di capacità di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano. Ad avviso dei Supremi Giudici, la motivazione del giudice – che decide di non disporre l’ascolto – deve essere tanto più stringente quanto più il minore si avvicina all’età dei 12 anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto. Nel decreto impugnato, invece, manca la motivazione giustificativa dell’omessa audizione diretta del minore, né sono esplicitate le ragioni per le quali è ritenuto superfluo l’ascolto diretto o contrario all’interesse del minore o le motivazioni di incapacità di discernimento dello stesso. I Giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, accolgono i primi tre motivi di ricorso e cassano il decreto impugnato rinviando alla Corte di Appello di Venezia anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Fonte

D&G

Aprile 2019

Necessario motivare la mancata audizione del minore infradodicenne

 

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