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La riparazione per l’irragionevole durata dei processi

Nota a sentenza Cass. Sent. n. 16086 dell’8.7.2009
Ancora recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il danno non patrimoniale deve essere risarcito “solo per il ritardo eccedente il termine di ragionevole durata” (Cass. Civ. Sez. I. sent. n. 16086 dell’8.7.2009). Appare opportuno precisare che diverse decisioni della Corte Europea, emesse a carico dell’Italia in data 10.11.2004, hanno affermato che il termine da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell’indennizzo per la eccessiva durata del processo, è quello della intera durata del procedimento. La Corte Europea, dopo aver constatato l’eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari, in Italia, aveva altresì ricordato che l’art. 41 CEDU consente alla Corte di accordare al ricorrente una soddisfazione in via equitativa, qualora non ritenesse che il risarcimento concesso in sede nazionale costituisse una riparazione adeguata per cui aveva condannato lo Stato italiano al pagamento di ulteriori somme, provvedendo a base della liquidazione del danno morale la intera durata del procedimento e non solo per il periodo di ritardo (rispetto al termine da ritenersi ragionevole). In pratica, da una parte abbiamo la l. 89/2001 che pone a base del risarcimento solo il periodo di ritardo e l’indirizzo seguito dalla CEDU che pone a base del calcolo l’intera durata del giudizio.

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