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Il diniego alla assistenza di un legale di fiducia viola l’art. 6 §§ 1 e 3

Lo stabilisce recente arresto della Grande Camera di Strasburgo del 20.10.2015 (ric. 25703/11 Caso Dvorski c. Croazia) la quale ha modificato la sentenza resa in primo grado. Il ricorrente, a seguito della denuncia degli abitanti di un quartiere in cui erano avvenuti 3 omicidi, lamentava che già nell’interrogatorio di garanzia gli era stata vietata l’assistenza del legale di fiducia nominato dai suoi genitori. La Corte richiamando la normativa internazionale, ribadisce il diritto dell’indagato a nominare un avvocato di fiducia fin dall’inizio (fermo, indagini etc..) e fino alla conclusione del processo. L’impossibilità, dunque, di consultare il proprio avvocato di fiducia costituisce una violazione dell’equo processo. E’ importante, dunque, fin dall’inizio delle indagini che l’indagato chieda di nominare un avvocato di fiducia, essendo un suo imprescindibile diritto che va rispettato in ogni caso, solo che non sia possibile rintracciare, compatibilmente con i termini della giustizia, l’avvocato nominato dall’indagato.

Fonte D & G

Novembre 2015

Nota a cura avv. E. Oropallo

Il diniego all’imputato e la assistenza di un legale di fiducia viola l’art. 6 par. 1 e 3 Cedu

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