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Giudizio di separazione in corso: decisione sulla patria potestà

La Corte di Cassazione – Sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 1349/15 depositata il 26.1.2015 – ha ritenuto in ordine a richiesta di provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale, se proposta successivamente alla apertura di un procedimento di separazione, la competenza spetti al giudice del conflitto familiare, sia esso Tribunale ordinario che Corte d’Appello, derogando di fatto l’art. 38 disp. att. c.c. che attribuisce al Tribunale dei Minori la competenza generale per i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c..

La Cassazione si è richiamata al principio “della concentrazione delle tutele”, anche derogando all’art. 38. In pratica, abbiamo un altro caso di deroga della competenza prevista per legge.
Si viene, così, a generare un altro conflitto fra la competenza del Tribunale ordinario e quello del Tribunale dei Minori. Appare davvero urgente la necessità di rivedere la materia, dando regole precise agli operatori del diritto.

Fonte: D. & G. 27.1.2015 Avv. E. Oropallo

GIUDIZIO di SEPARAZIONE IN CORSO. DECISIONE SULLA PATRIA POTESTA

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