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Corte Suprema USA: no all’immunità assoluta per le organizzazioni internazionali

La Corte suprema degli Stati Uniti, con la sentenza depositata il 27 febbraio nel caso Jam v. International Finance Corporation (n. 17-1011, Jam e altri), ha affrontato la questione dell’immunità dalla giurisdizione delle organizzazioni internazionali. Per la Corte, un’organizzazione può essere citata in giudizio dinanzi ai tribunali degli Stati Uniti se l’attività rientra tra quelle iure privatorum e non iure imperii, con una soluzione analoga a quella prevista per l’immunità degli Stati esteri. La vicenda ha preso il via dal prestito concesso dall’International Finance Corporation (IFC) a una società indiana, per favorire la costruzione di una fabbrica di carbone a Gujarat, in India. Alcuni cittadini indiani, colpiti dall’inquinamento atmosferico, dell’acqua e del suolo avevano citato in giudizio negli Stati Uniti l’IFC. La Corte distrettuale aveva respinto l’azione affermando l’immunità assoluta dalla giurisdizione dell’organizzazione internazionale, con sede a Washington. Di diverso avviso la Corte suprema che ha annullato il verdetto della Corte distrettuale e rimesso il caso ai giudici di appello del distretto della Columbia. E’ vero che quando fu adottato L’International Organizations Immunities Act, nel 1945, l’immunità concessa era di carattere assoluto in quanto era previsto che le organizzazioni internazionali godessero della stessa immunità degli Stati, ma nel 1976 il quadro, con l’adozione del Foreign Sovereign Immunities Act, è cambiato perché uno Stato estero può essere citato in giudizio per le attività commerciali. La Corte non ha accolto la tesi dell’IFC circa la diversità tra immunità degli Stati e immunità delle organizzazioni internazionali, chiarendo che se un ente ha bisogno dell’immunità assoluta può prevederlo in un trattato per cui ha respinto la concessione dell’immunità per le attività commerciali.  In effetti, la IFC è un’agenzia della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Fondata nel 1956 essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo dell’industria attraverso l’erogazione di appositi investimenti e la mediazione verso il mercato internazionale del credito. Un’attività a volte svolta in collaborazione con gli altri organismi appartenenti al gruppo della “Banca Mondiale” operando però principalmente in maniera indipendente essendo un organismo sia legalmente che finanziariamente autonomo. Motivo per cui, correttamente, la Corte ha escluso che potesse avvalersi dell’immunità, trattandosi di un’attività commerciale.

Aprile 2019

Fonte

www.marinacastellaneta.it

Corte suprema Usa. no all’immunità assoluta per le organizzazioni internazionali

 

 

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