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Il continuo rinnovo dei contratti a tempo determinato nel settore della scuola è contrario al diritto comunitario

Lo ha affermato la Corte di Giustizia UE, 3°Sez., nella sentenza nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 del 26.11.2014 precisando che “l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell’espletamento dei concorsi per l’assunzione di personale di ruolo, autorizzi il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti, senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un tale abusivo rinnovo”. La sentenza è stata sollecitata da una richiesta pervenuta dalla Corte Costituzionale nonché dal Tribunale di Napoli che chiedevano di sapere se la normativa italiana fosse conforme all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, in particolare, se quest’ultimo consentisse il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali. La Corte ha ritenuto che tale pratica costituisse in effetti un abuso criticando la legge italiana che non fa nulla per prevenire il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato e che non consente neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato per cui – scrive la Corte – l’Italia è obbligata a prevedere una misura adeguata per sanzionare il ricorso abusivo a questa pratica diffusa in numerosi comparti dell’impiego pubblico.

Fonte D&G

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

Il continuo rinnovo dei contratti a tempo determinato nel settore della scuola è contrario al diritto comunitario

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