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CONFERMATA LA COSTITUZIONALITA’ DELLA LEGGE SEVERINO

La Corte Costituzionale con sentenza n. 276 del 16.12.2016 ha confermato la costituzionalità della legge Severino in quanto le misure dell’incandidabilità, della decadenza e della sospensione non hanno carattere sanzionatorio, rappresentando solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche elettive per cui ha ritenuto che non trova applicazione in materia penale il principio di legalità. I rimettenti in effetti avevano lamentato la violazione del principio di irretroattività delle norme penali essendo l’applicazione della legge Severino limitata alle sentenze di condanna relative a reati consumati dopo la sua entrata in vigore. La questione non è fondata: a giudizio della Consulta, l’art. 25 c. 1 Cost. si riferisce soltanto alla pena e non anche alle misure sanzionatorie diverse dalla pena in senso stretto per cui esso non è applicabile alle disposizioni censurate per la natura non punitiva di quanto in esse previsto. La legge Severino, scrive la Consulta, non contrasta neppure con la CEDU in quanto la Corte EDU ha escluso la natura penale della misura dell’incandidabilità, quando sia diretta ad assicurare un corretto svolgimento delle elezioni parlamentari (cfr. CEDU, sentenza 21.10.1997, Pierre Bloch c. Francia). Con riferimento alla presunta disparità di trattamento tra soggetti che ricoprono cariche politiche nelle regioni e negli enti locali da una parte e parlamentari nazionali ed europei dall’altra, la Consulta ritiene non fondata la questione sulla considerazione della diversità delle situazioni soggettive messe a confronto. Né il fatto che i consigli regionali esercitino anche essi funzioni legislative fa venir meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento.

Gennaio 2017

Fonte (D & G)

Nota a cura avv. Oropallo

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