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Condannata l’Italia per detenzione arbitraria in attesa dell’estradizione e ammessa estradizione solo se esistono misure di protezione per i collaboratori di giustizia

Con sentenza depositata il 24.3.2015 (Affare Gollardo-Sanchez c/ Italia n. 2015/03) la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 5 par. 1 CEDU che assicura il diritto alla libertà personale. La vicenda – sottoposta all’esame della Corte – prende le mosse dal ricorso presentato da un cittadino venezuelano detenuto in Italia in attesa dell’espletamento dell’iter di estradizione richiesta dalla Grecia. Il detenuto si era opposto all’estradizione e aveva richiesto di essere scarcerato. Istanza respinta fino all’ultimo grado ed il procedimento, nel complesso, era durato un anno e sei mesi. Tempo ritenuto eccessivo dalla Corte europea che ha ritenuta illegittima e arbitraria la detenzione. Tanto più che l’estradando è presunto innocente e le autorità del Paese richiesto non possono svolgere alcun accertamento nel merito. La Corte Europea critica anche i tempi lunghi della Cassazione per la pronuncia che ha messo fine alla detenzione: quattro mesi per la sentenza di una pagina. Un tempo davvero irragionevole. Ancora, la Corte ha respinto i tentativi del Governo italiano che ha tentato di addossare la colpa al ricorrente il quale avrebbe ritardato l’iter opponendosi all’estradizione.

L’esercizio di un diritto da parte del cittadino non può essere invocato per giustificare la violazione del diritto da parte di uno Stato che si richiama ai principi di legalità internazionale, fissati dalla CEDU e riconosciuti dall’Italia.

Avv. E. Oropallo

 

AMMESSA ESTRADIZIONE SOLO SE ESISTONO MISURE di PROTEZIONE per i COLLABORATORI di GIUSTIZIA

Sempre in materia di estradizione, va segnalata la sentenza n. 6488/15 del 13.2.2015 della Corte di Cassazione – VI Sez. Pen. – con la quale è stato accolto il ricorso di un estradando verso la Polonia. In effetti la Corte ha ritenuto che – quando l’estradando sia collaboratore di giustizia- anche se lo Stato richiedente non ha una legislazione simile a quella italiana in materia di protezione per i collaboratori di giustizia – non ci può essere alcun motivo ostativo della estradizione. Se, però, mancano misure di protezione che possono garantire i diritti dell’uomo, l’estradizione non può essere concessa.

Avv. E. Oropallo

Condannata l’Italia per detenzione arbitraria in attesa dell’estradizione e ammessa estradizione solo se esistono misure di protezione per i collaboratori di giustizia

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