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COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI

Un tema, quello della decisione di compensare le spese di lite e della relativa motivazione rispetto al quale il legislatore è intervenuto con lo scopo di ridurre la discrezionalità del giudice sul presupposto che la condanna alle spese (ovvero la scelta della compensazione) sul presupposto che la parte vittoriosa non può rimanere esposta all’onere delle proprie spese processuali. E così, vigente l’art. 92 c.p.c. nella formulazione che consentiva la compensazione “per giusti motivi” questi ultimi dovevano essere “esplicitamente indicati nella motivazione” dando conto – precisarono le Sezioni Unite nel 2008 – di quali fossero le considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione.  Nel 2009 il legislatore intervenne nuovamente limitando ulteriormente la discrezionalità del giudice prevedendo che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Peraltro, da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni a quelle tipizzate (mutamento della giurisprudenza o novità della questione). Ed infatti, per la Cassazione, il giudice deve “consentire l’individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l’esercizio del potere di compensare le spese di lite…solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione”. Ecco allora che l’art. 92 c.p.c. rappresenta una norma elastica che consente di adeguare il principio al caso concreto, ma quelle situazioni che legittimano la compensazione (non determinabili a priori) devono essere “specificate in via interpretativa dal giudice di merito, con un giudizio fondato su norme giuridiche”. Sebbene, il principio sia espresso con riferimento alla versione dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, sarà destinato a trovare applicazione anche con riferimento all’attuale formulazione della norma. Ed infatti, per la Cassazione “la pronuncia additiva del Giudice delle leggi ha, nella sostanza, ripristinato il testo anteriore vigente, ossia quello che faceva leva sulle “gravi ed eccezionali ragioni” sulle quali l’ordinanza in esame ha espresso il principio di diritto”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it 

Compensazione delle spese legali

 

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