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COME VA DETERMINATO IL COMPENSO DEI PROFESSIONISTI

Con sentenza n. 20428/18 depositata il 2.8, la Corte di Cassazione – 3° Sez. Civ. – ha stabilito che “nella disciplina delle professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del Giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 comma 1 Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato”. “Il primato della fonte contrattuale – a giusta ragione – scrive la Cassazione – induce a ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa formare anche oggetto di rinunzia da parte del professionista, salva l’esistenza di specifiche norme proibitive, che possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, le quali limitando il potere di autonomia delle parti rendono indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe”.

Settembre 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

COME VA DETERMINATO IL COMPENSO dei PROFESSIONISTI

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