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CEDU sentenza 17/1 _ 7.2. 2012

CEDU – Sez. II- sent. del 17.1-7.2.2012 – nel ricorso n. 2447/05

Condannato lo Stato Italiano per mancanza di cure ai detenuti in carcere

Se lo Stato non consente al detenuto malato di potersi curare in carcere per cui determina il peggioramento della sua salute, si rende colpevole di un trattamento disumano e degradante per cui l’Italia – nel caso di specie – è stata condannata per violazione dell’art. 3 della Convenzione che vieta la tortura e i trattamenti disumani e degradanti. Per la Corte- le cure mediche somministrate nel carcere – devono essere appropriate “ossia di un livello comparabile a quello che le autorità dello Stato si sono impegnate a fornire all’insieme della popolazione”. Anche se – precisa la Corte – ciò non implica che sia garantito a tutti i detenuti un livello di cure mediche identico a quello esterno al carcere, tenendo conto delle esigenze legate allo stato detentivo.

In ogni caso, si tratta di una pronuncia importante perché riconosce al detenuto il diritto di avere cure appropriate mettendo in evidenza come lo Stato sia responsabile della salute dei detenuti, di persone cioè soggette alla sua custodia cui non possono essere negati i diritti costituzionalmente garantiti, come quello della salute, qualunque sia la condizione in cui venga a trovarsi il cittadino. Anzi, possiamo senza altro aggiungere che maggiore è la responsabilità dello Stato di assicurare al cittadino cure adeguate, quando lo stesso è sottoposto alla sua tutela. Principio totalmente ignorato e calpestato ogni giorno nelle carceri italiane.

Nota a cura avv. E. Oropallo – Marzo 2012

CEDU sentenza 17 1 _ 7 2 2012

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