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AZIONE REVOCATORIA e GIURISDIZIONE del GIUDICE ITALIANO

Con ordinanza n. 10233/17 depositata il 26.4 la Corte di Cassazione, Sezione Unite Civile, ha stabilito che, in caso di azione revocatoria proposta dal curatore strettamente connessa alla procedura di insolvenza, va affermata la giurisdizione del giudice italiano in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Cassazione ha respinto anche la richiesta di un rinvio pregiudiziale d’interpretazione alla CdG alla luce delle precedenti pronunce della Corte che ha stabilito che “i giudici di uno Stato membro nel cui territorio è stata avviata una procedura d’insolvenza………hanno giurisdizione anche sui convenuti aventi sede o domicilio in un altro Stato membro qualora l’azione contro di essi proposta sia qualificabile come direttamente derivante dalla procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa”.

Maggio 2017

(Nota a cura Avv. E. Oropallo)

AZIONE REVOCATORIA e GIURISDIZIONE del GIUDICE ITALIANO

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