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Abbandonare i rifiuti è reato, ma anche non provvedere alla rimozione

Così si è espressa la Corte di Cassazione sentenza n. 39430/18, depositata il 3 settembre.
Fermo restando che l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 vieta in generale l’abbandono di rifiuti, condotta punita dagli artt. 225 e 226 del medesimo decreto, la Corte ricorda che l’abbandono di rifiuti obbliga chiunque contravvenga al divieto al rispristino dello stato dei luoghi.
La sentenza precisa dunque che «l’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell’ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono le conseguenze, se non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo».
Fonte D & G
Febbraio 2019

Abbandonare i rifiuti è reato, ma anche non provvedere alla rimozione

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