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PROCESSO CIVILE TELEMATICO

La possibilità della notificazione di atti presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Corte Cass. Sez. VI Civ. – ordinanza n. 709/15 depositata il 16.1) è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo requisito sussiste, si deve ritenere che, invece, il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la Cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.  L’art. 370 c.p.c. al comma 2, stabilisce che “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio cliente, le notificazioni gli sono fatte presso la Cancelleria della Corte di Cassazione”. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto inesistente la notifica e dichiarato inammissibile il controricorso in quanto “non notificato”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

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