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NEGOZIAZIONE ASSISTITA: VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DA PARTE DEGLI AVVOCATI

Il Tribunale di Torino – Sez. 7° civile – con decreto del 29.5.2017 ha ritenuto violato l’obbligo informativo posto a carico degli avvocati ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 avente ad oggetto “l’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”, in quanto tale omissione ha in concreto influito sugli accordi “che non paiono sufficientemente adeguati a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il genitore non collocatario” per cui non viene autorizzato l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in quanto, pur non comportando ex lege una sanzione di nullità della negoziazione, ha in concreto determinato la predisposizione di un calendario di visite contrastante con l’interesse del minore a conservare una relazione continuativa con il padre.

Va, dunque, ribadito il principio che i provvedimenti riguardanti la prole vanno controllati, anche nella forma di accordo tra le parti, sempre tenendo presente l’interesse superiore del minore, anche perché, nel caso specifico, i genitori in sede di audizione personale hanno riferito di essere disposti a garantire al minore giorni e orari di visita più ampi rispetto a quelli previsti nell’accordo, confermando il dissenso formulato dal PM.

Fonte:

D&G 6.5.2017

Agosto 2017

(Avv. E. Oropallo)

NEGOZIAZIONE ASSISTITA…

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