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IL DIRITTO PRIVATO EUROPEO

In un interessante intervento pubblicato sulle pagine de “La Previdenza Forense n. 2/18” l’autore (Roberto G. Aloisio) a proposito del diritto privato europeo scrive che “esso non si può identificare a) con il diritto internazionale privato e b) con il diritto privato nazionale, concludendo che siamo in presenza di un diritto senza Stato: vi è cioè un ordinamento “che non è riferibile ad un ente soggettivo pubblico” confermando poi che “il diritto viene prima dello Stato, anzi addirittura ignora lo Stato e non per questo è meno certo dello Stato di diritto”. Può trattarsi di un’apparente contraddizione in quanto, se si parla di certezza del diritto quando si parla del diritto europeo, è in ragione del fatto che il concetto di diritto si è evoluto rispetto al passato. Nel senso che si riconosce diritto non solo quello che emana da una fonte quale può essere lo Stato – nazione ma anche quello che emana da un soggetto giuridico che non abbia la forma Stato. Ed è il caso proprio del diritto europeo che emana da una autorità sovranazionale, come è oggi l’UE, cui – in forza di un Trattato sottoscritto inizialmente da un gruppo di Stati europei cui successivamente hanno aderito nel corso degli anni, altri Stati– è stato riconosciuto – attraverso la cessione di una parte di sovranità – il potere di legiferare in base alle regole e nei limiti previsti dagli accordi sottoscritti a nome di tutti gli Stati membri i quali s’impegnano ad applicare le norme emanate dagli organi istituzionali dell’UE (Commissione, Consiglio e Parlamento) prevedendosi, in caso di violazione o di disapplicazione delle stesse, specifiche sanzioni che possono sfociare anche  in un procedimento di infrazione innanzi alla Corte di Giustizia di Lussemburgo. Sanzioni che possono avere un contenuto solo economico ma che in generale hanno un immediato riflesso anche sul piano politico. Certo, siamo in presenza di un ordinamento sovranazionale il quale, oltre a regolare i rapporti fra gli Stati membri nel settore economico e finanziario, si occupa anche di molti diritti soggettivi “che i cittadini possono far valere nell’ordinamento interno dinanzi ai giudici nazionali e, loro tramite, dinanzi alla Corte di Giustizia del Lussemburgo”, aggiungendo “che il diritto comunitario è molto più vicino alle esigenze dei comuni cittadini di quanto non si fosse potuto immaginare negli anni cinquanta”. E la prova più eloquente è data dal Trattato di Maastricht sull’UE (firmato il 7.2.1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993) nel quale si accenna ad alcune enunciazioni normative di grande rilevanza sul piano dei principi generali come quella che specifica che l’UE “ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e i loro popoli” (lett. A) o dove si legge (lett. B) che l’Unione ha “lo scopodi rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi membri mediante l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione”. In effetti, nell’evoluzione dell’UE, l’interesse delle istituzioni, si è spostato progressivamente sul versante dei diritti dei cittadini. E’ questa la vera rivoluzione del Trattato di Maastricht che ha riconosciuto ai cittadini dei paesi membri dell’UE la cittadinanza europea. Non solo più, quindi, l’Europa delle nazioni ma l’Europa dei cittadini. Questo mutamento ha ricevuto una conferma ufficiale dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009 che ha, tra le altre novità, previsto l’adesione dell’UE alla Convenzione EDU.  Anche se oggi questa adesione non si è ancora formalmente realizzata, è un fatto che – sul piano giuridico- si è resa la norma convenzionale norma europea tout court per cui si è rafforzata la tutela del cittadino europeo nei confronti dello Stato di appartenenza. Senza dimenticare che il 7 dicembre 2000 è stata sottoscritta la Carta dei diritti fondamentali dell’UE,  conosciuta  anche  come  Carta  di  Nizza,  che  in  parte richiama la Convenzione EDU ma in parte rafforza, in alcuni casi, la tutela del cittadino rispetto alla stessa previsione convenzionale. Per riportarci sempre all’articolo citato “Non c’è dubbio che il diritto della UE, nonostante alcune resistenze opposte da parte delle istituzioni nazionali gelose delle loro prerogative, sta penetrando e modificando in profondità il nostro ordinamento giuridico, il che implica che la conoscenza delle norme di matrice comunitaria, costituisce un dovere imprescindibile sia per l’avvocatura che per la magistratura”. Anche a tener conto che, proprio in ragione dell’appartenenza di uno Stato all’UE, occupando le norme comunitarie nella scala delle fonti di diritto una valenza superiore alle norme ordinarie, in caso di conflitto tra norma comunitaria e norma interna, il Giudice  è tenuto ad applicare quella europea, disapplicando quella interna. Va ricordato infine, che qualora sussiste anche un minimo dubbio sull’applicazione della norma comunitaria, il Giudice ha sempre il diritto/dovere di richiedere alla Corte di Giustizia l’interpretazione autentica della norma con lo strumento del rinvio pregiudiziale che può essere richiesto in ogni fase del procedimento, anche nel giudizio di Cassazione. In effetti, come è stato giustamente osservato, “in presenza di un motivo di un ricorso adeguatamente costruito e centrato sulla violazione dei principi di diritto, la Corte di Cassazione può ben applicare direttamente la norma comunitaria ignorata nei precedenti gradi di giudizio ovvero sollevare la questione pregiudiziale ex art. 177 del Trattato”. Senza dimenticare che “l’emanazione di un regolamento comunitario (data la sua diretta e immediata efficacia interna) dopo la preposizione di un ricorso per cassazione può e deve ritenersi jus superveniens, come tale immediatamente applicabile”. Senza ombra di dubbio, si può legittimamente affermare che il diritto comunitario costituisce ormai il diritto di uno spazio giuridico europeo, che è applicabile in tutto il territorio degli Stati membri dell’UE. Nella prospettiva della costruzione di un vero e proprio sistema di federazione di Stati, alla stregua degli USA, le istituzioni europee stanno operando una lenta opera di mutazione dei diritti nazionali e di rafforzamento della tutela dei diritti soggettivi a livello comunitario che consentiranno di raggiungere più facilmente, l’obiettivo finale, dovendosi riconoscere alla Corte di Giustizia “il grande merito di aver perseguito un obiettivo di civiltà giuridica, purificato dalle scorie dei particolarismi nazionali”. E’ diritto-dovere dell’avvocatura di contribuire a questa prospettiva storica che potrà consentire all’Europa di far sentire il suo peso a livello internazionale e di contribuire alla stabilità e alla pace del mondo intero. In effetti, fino ad oggi, malgrado l’UE rappresenti un gigante sul piano economico, soffre di una carenza di autonomia politica rispetto ai singoli Stati membri. Le prossime riforme in cantiere devono sicuramente portare ad una precisa identità politica dell’UE, superando le differenze delle politiche dei singoli Stati membri. E’ una sfida che sicuramente impegnerà le istituzioni europee, soprattutto dopo le elezioni previste per la primavera prossima il cui esito non è affatto scontato, tenuto conto che diversi paesi dell’UE stanno praticando una politica “sovranista” che mette in discussione ripetutamente le decisioni prese a livello istituzionale dall’UE per cui è necessario un’alleanza tra tutti i paesi democratici per rendere effettive le riforme di cui tutti parlano ma che ben pochi vogliono fino in fondo.

Dicembre 2018

il diritto privato europeo

 

 

 

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