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Sulla compatibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione con legislazione UE. Sentenza Corte di Giustizia Europea del 18.3.2010 nelle cause n. 317,318,319 e 320/08

Con la presente sentenza la Corte si è occupata della domanda di pronuncia pregiudiziale richiesta dal Giudice italiano vertente sull’interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva rispetto ad una normativa nazionale che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali.
Prescindendo dal caso specifico di cui si è discusso, la Corte- richiamando la CEDU- art. 6 n.1 – e il diritto dell’Unione – art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, difronte all’ipotesi di una procedura statuale che stabiliva l’obbligatorietà di un tentativo di conciliazione costituente una condizione di ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali, ha inteso esaminare se essa sia compatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, così come prevista dalla legislazione UE e dalla CEDU. Ritiene la Corte che “una procedura obbligatoria di conciliazione non è tale da rendere praticamente impossibile ed eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli”. Ancora che la procedura di conciliazione non deve comportare di regola “un ritardo sostanziale nella proposizione di un ricorso giurisdizionale”. Ancora la Corte ritiene che “i costi derivanti dalla procedura di conciliazione non devono essere rilevanti” pur rilevando che “la normativa nazionale con l’istituzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione ha introdotto una tappa supplementare per l’accesso al giudice e tale condizione potrebbe incidere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva”. “Tuttavia –aggiunge la Corte- secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale”.

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conciliazione-con-legislazione-UE

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