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Sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20.11.2008 – Sez. III- Causa C-1/07

Sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20.11.2008 – Sez. III- Causa C-1/07
Chiamata a pronunciarsi pregiudizialmente sull’interpretazione della direttiva CE 29.7.1991,91/439/CEE – concernente la patente di guida – la CdG ha stabilito che le autorità nazionali di uno Stato membro hanno il diritto di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro paese membro ad un proprio cittadino se quest’ultimo nel paese di origine ha subito la sanzione della sospensione e la revoca della patente, prima che richiedesse il rilascio della patente in altro Stato membro.

Il principio riaffermato in sentenza vale a limitare, come in questo caso, che un cittadino possa richiedere il rilascio della patente in altro Stato, quando risulta già sanzionata la infrazione delle norme sulla circolazione stradale da parte dello stesso soggetto. Diversamente, chi è stato ritenuto non più idoneo alla guida, potrebbe ripetutamente saltare l’ostacolo andando a richiedere il rilascio della patente in altro Stato membro.

Sentenza CdG 20.11.08

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