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Opposizione a decreto ingiuntivo Europeo – Tribunale di Firenze – Decreto 25/09/2009

Trib. Firenze-Decreto 25 settembre 2009 (Guida al Dir. n. 46/2009)

Il provvedimento del Tribunale di Firenze che qui si commenta merita particolare attenzione perché fornisce l’ occasione per riflettere sui risvolti procedurali scaturenti dall’applicazione del sistema dell’ingiunzione europea di pagamento che di recente ha fatto ingresso nell’ordinamento giuridico italiano e che, aprendo nuove prospettive per la celere soddisfazione delle pretese creditorie, gli operatori del settore sono chiamati a prendere in considerazione quale rimedio alternativo a quelli previsti dal diritto interno. Con l’entrata in vigore del reg. n. 1896 del 12 dicembre 2008 è stato infatti reso operativo il nuovo sistema ingiuntivo volto alla rapida ed efficace riscossione dei crediti pecuniari non controversi derivanti da rapporti caratterizzati da almeno un elemento di estraneità, relativi alle materie civili e commerciali, valido nell’intera area dello spazio giudiziario Ue, ad eccezione della Danimarca, che si sostanzia nella compilazione di moduli di facile lettura utilizzabili direttamente dal creditore senza l’assistenza di un avvocato (moduli reperibili sul sito http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm).

Il creditore potrà depositare il modulo A contenente la domanda di ingiunzione europea, la quale verrà sottoposta al controllo del giudice competente, il quale, accertati i presupposti applicativi dell’istituto, emetterà il provvedimento ingiuntivo avente immediata efficacia in tutto lo spazio giudiziario europeo. Il debitore, al quale andrà ovviamente notificata l’ingiunzione, potrà opporsi alla stessa entro 30 giorni compilando l’apposito modulo F scaricabile dal sito già richiamato. L’opposizione posta in essere dal debitore darà luogo all’attivazione delle norme del codice di procedura civile, quindi al passaggio al procedimento interno.

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Opposizione a decreto ingiuntivo europeo – Trib. Firenze – decr. 25.9.2009

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