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OBBLIGO della LETTURA del DISPOSITIVO per la VALIDITA’ del RIGETTO di OPPOSIZIONE

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 72/18 depositata il quattro gennaio 2018. Il caso. Il Giudice di Pace di Pistoia rigettava l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa emessa dalla Camera di Commercio nei confronti dell’opponente. Il Tribunale, adito in appello, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la decisione ricorreva per Cassazione l’opponente che deduceva la nullità insanabile della sentenza di appello per omessa lettura in udienza del dispositivo e per mancata applicazione del rito del lavoro. La Cassazione ha evidenziato che, ai sensi del d. lgs. n. 150/2011, le controversie di opposizione ad ordinanza di ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro in base al quale il Giudice che pronuncia la sentenza deve dare lettura del dispositivo nell’udienza di discussione, come previsto dagli artt. 429 e 437 c.p.c. mentre dalla lettura degli atti nel caso esaminato non risultava l’avvenuta lettura del dispositivo della decisione nella pubblica udienza. Omissione che determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Marzo 2018

Note D. & G. gennaio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Obbligo della lettura del dispositivo per la validità del rigetto di opposizione

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