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Non può essere arrestato lo straniero per reingresso irregolare

Il reingresso irregolare di un cittadino straniero espulso in precedenza dall’Italia non può essere punito con la reclusione. Lo ha chiarito l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE nelle conclusioni depositate il 28.4.2014 nella causa C-290/14 del 20.05.2014 con le quali è stato assestato un ulteriore colpo alla normativa italiana che continua a presentare contrasti con la direttiva 2008/115 sulle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il caso sollevato dinanzi alla CdG è partito dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze chiamato a decidere sulla vicenda di un cittadino albanese che, espulso nel 2012, era rientrato in Italia nel 2014. L’uomo era stato arrestato per violazione del Dlgs n. 286/98 per il reato di reingresso clandestino. Ad avviso dell’Avvocato generale, che ha così respinto la posizione del Governo italiano, la misura della detenzione è in contrasto con la normativa UE perché impedisce la realizzazione dell’obiettivo principale che è quello di far cessare il soggiorno irregolare e non punire i casi di ingresso irregolare per cui la detenzione finisce per bloccare la realizzazione di questo obiettivo. Va poi ricordato che la direttiva 2008/115 non prevede la reclusione come sanzione penale per il soggiorno irregolare per cui ammettere la reclusione per motivi diversi da quelli disposti nella direttiva, finisce per essere una inammissibile sospensione unilaterale della applicazione della direttiva.

Fonte www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

Non può essere arrestato lo straniero per reingresso irregolare

 

 

 

 

 

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