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Il mancato esercizio del diritto di visita non integra il reato di cui all’art. 388 comma 2° c.p.

Lo ha stabilito una recente sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Nola del 14.3.2018 esaminando il caso di un padre separato querelato dalla sua ex moglie perché sistematicamente non si presentava agli incontri settimanali programmati col figlio ancora minorenne, cagionando allo stesso uno stato di malessere interiore. Secondo il Giudice la condotta contestata non avrebbe eluso alcuno degli obblighi statuiti dal provvedimento del giudice civile dovendosi ritenere che “costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante soltanto quello che violi le parti del provvedimento che stabiliscono obblighi funzionali all’effettività dello stesso – come può essere una violazione dell’obbligo di assistenza familiare ex art. 570 c.p. – e non anche il mancato esercizio di una facoltà prevista in caso di genitore non affidatario…E ciò anche laddove la condotta abbia prodotto effetti spiacevoli nell’animo del minore”. Secondo il commento che si può leggere nella rivista telematica (www.ildirittopenalecontemporaneo.it) la soluzione adottata dal Tribunale di Nocera Inferiore appare largamente condivisibile. Come già osservato dalle Sezioni Unite (Sez. Un. pen. 27.9.2007 sent. n. 36692) il legislatore parla di elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice e non di mera inottemperanza dello stesso. Ancora “la condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia” viene punita solo quando abbia per risultato “la sottrazione agli obblighi assistenziali inerenti alla responsabilità genitoriale”, dovendosi escludere di conseguenza “quelle condotte di carattere meramente estemporaneo ed occasionale, che non presentino un sufficiente livello di gravità” (Cass. Sez. VI pen. sent. n. 51488 del 19.12.2013).

Fonte

www.ildirittopenalecontemporaneo.it

Nota a cura

Avv. E. Oropallo

Maggio 2018

Il mancato esercizio del diritto di visita non integra il reato di cui all’art. 388 comma 2° cp

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