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LIQUIDAZIONI dei COMPENSI degli AVVOCATI e RITO APPLICABILE

Con ordinanza n. 10679/17 depositata il 3 maggio, la Corte di Cassazione ha ribadito che le controversie per la liquidazione delle spese, onorari e diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente di cui all’art. 28 l. n. 794/1942, così come modificato dal d. lgs. n. 150/2011, devono essere trattate secondo le regole del rito sommario di cognizione (art. 14 d. lgs n. 150/2011) anche laddove la domanda riguardi la sussistenza della pretesa “senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda”. Concludendosi dunque il giudizio con un provvedimento che ha forma di ordinanza ma valore di sentenza, il rimedio esperibile è l’impugnazione in appello. A questa ordinanza segue una sentenza, sempre della Cassazione Civile (II Sez. Civ. n. 12847/17) depositata il 22 maggio che conferma in buona sostanza il principio che si debba far sempre ricorso al procedimento sommario collegiale sia che si verta sulla sola quantificazione del compenso sia che verta sull’accertamento della sua fondatezza giuridica. Ma, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza sopra richiamata, la Cassazione questa volta ribadisce che il provvedimento con cui si definiscono tali controversie non è impugnabile mediante appello, ma esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione, sconfessando il precedente orientamento (sentenza n. 19873/2015) secondo il quale il provvedimento sarebbe stato impugnabile in appello se si discuteva anche sull’an.. E’ auspicabile che il dissidio vada risolto da una decisione della SS. UU. della Cassazione, anche se sembra più corretta la tesi, una volta superata la dicotomia procedurale riguardante la natura sommaria o ordinaria del procedimento di cognizione, che il provvedimento non sia più impugnabile in appello.

Giugno 2017

Fonte D & G

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

 

Liquidazioni dei compensi degli avvocati e rito applicabile

 

 

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