skip to Main Content

LIMITE del RISARCIMENTO del DANNO ai SOLI FAMILIARI CONVIVENTI

Recentemente la Cassazione si è occupata di un ricorso presentato dalla vedova, di nazionalità macedone ma residente da anni in Italia, di un uomo morto in Serbia a seguito di un incidente stradale. Il Tribunale di Trento, cui si era rivolta la donna insieme ad altri eredi non conviventi, confermando la propria giurisdizione e applicando la legge serba, aveva concesso un limitato risarcimento alla donna, ai figli e ai gentiori del “de cuius”, negandolo invece ai nipoti e ai fratelli non conviventi, in quanto la legge serba, che non esclude la risarcibilità del danno morale, lo riconosce solo “ai congiunti che siano conviventi”. Appellata la sentenza da parte dell’assicurazione, veniva successivamente ridimensionato anche l’importo riconosciuto. Ricorre la donna chiedendo se la norma serba possa dirsi contraria all’ordine pubblico di cui all’art. 16 della legge n. 218/95. La giurisprudenza della Cassazione, già in passato, si era espressa nel senso che il venir meno della convivenza non può essere considerata a priori una negazione della relazionalità per cui la Suprema Corte ha ribadito che “una legge straniera che restringa la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto esclusivamente al caso in cui costui fosse convivente è da ritenere contraria all’ordine pubblico italiano ai sensi dell’art. 16, c. 1° della legge n. 218 del 1995 e deve essere disapplicata dal giudice italiano, dovendosi nell’ordinamento italiano dare alla convivenza solo il valore di elemento eventualmente rilevante in concreto sul piano probatorio del danno di tal genere”(Cass. Civ. 3° Sez. sentenza n. 10321/2018 depositata il 30.4). In parole più semplici, il danno morale va risarcito a tutti gli eredi legittimi, anche non conviventi con il de cuius, a condizione però che esso venga specificamente provato.

Fonte

www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Maggio 2018

 

LIMITE del RISARCIMENTO del DANNO ai SOLI FAMILIARI CONVIVENTI

Back To Top
Translate »