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LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI NUOTO MISTI NON VIOLA L’ART. 9 CEDU

Lo stabilisce una recente sentenza della Corte EDU che ha respinto il ricorso di una coppia mussulmana che era stata multata per aver vietato alle figlie in Svizzera di frequentare corsi scolastici obbligatori di nuoto misti perché contrari ai loro precetti religiosi, escludendo che vi fosse stata – come sostenevano i ricorrenti – una  violazione dell’art. 9 CEDU. L’integrazione sociale degli alunni provenienti da diverse culture e di diversa fede religiosa, ha ritenuto la Corte, è un diritto fondamentale ed un interesse pubblico prevalente sulle opposte convinzioni religiose e filosofiche dei loro genitori. Anche a tener conto del fatto che l’interferenza era minimizzata da alcune misure come il permesso di indossare il burkini, come quella di tenere distinti gli spogliatoi e separate le docce per bambini e bambine. Sentenza depositata il 10.1.2017 nel ricorso n. 29086/12. “Non si possono escludere, ritiene la Corte, dai programmi scolastici pratiche tollerate dalla società al di fuori della scuola, solo perché in contrasto con le credenze religiose. Lo sport unisce e non viola le diverse convinzioni altrui”.       Pur nel rispetto della diversità non può ritenersi dunque violato l’art. 9 della Cedu che garantisce la libertà di religione in quanto, deve essere la minoranza ad adattarsi agli usi e costumi della maggioranza né si può pretendere di “piegare” le abitudini e le tradizioni locali agli interessi di gruppi minoritari. L’insegnamento dello sport, come il nuoto, non è volto solo all’attività fisica degli alunni e a migliorare il loro sviluppo ma soprattutto, dovendosi svolgere in gruppi, migliora e favorisce la loro socializzazione. Si può aggiungere che, se potesse ritenersi per assurdo legittima la decisione dei genitori, ad essere discriminati in questo caso sarebbero proprio i minori ai quali viene negata la possibilità di confronto e di una maggiore integrazione nel corpo sociale dello Stato di accoglienza. Corretta, dunque, la decisione delle autorità pubbliche svizzere di far prevalere l’interesse superiore dei minori per migliorare la loro integrazione sociale sulla volontà dei genitori di richiedere l’esonero senza che si possa parlare di interferenza arbitraria e contraria all’art. 9 CEDU.

Gennaio 2017

Fonte D & G 10.1.2017

Nota a cura avv. E. Oropallo

LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI NUOTO MISTI NON VIOLA L art. 9 CEDU

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