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Il filtro in appello previsto ex art. 348 bis cpc – un primo caso di applicazione

IL FILTRO IN APPELLO PREVISTO EX ART. 348 bis c.p.c. – UN PRIMO CASO DI APPLICAZIONE

Ricordiamo che la novella legislativa ha previsto che il Giudice di appello possa, prima ancora di valutare il merito, dichiarare il gravame inammissibile quando ritenga che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Avevamo già posto in luce come si tratta di una valutazione che attiene strettamente al merito e non al rito. In realtà, per stabilire se l’appello possa avere o meno possibilità di essere accolto, il Giudice ne compie un primo esame sommario che, se si risolve favorevolmente per l’appellante, apre le porte ad un successivo esame nel merito. Se si risolve negativamente, con la dichiarazione di inammissibilità, siamo in presenza di un giudizio sommario. In realtà, uno dei primi casi che ci sono stati (Trib. di Vasto ordinanza del 19.2.2013) ha confermato questa interpretazione. In effetti, riportandoci al caso esaminato, il Giudice ha dichiarato inammissibile l’appello confermando la sentenza di primo grado, rilevando che fosse stata fatta puntuale applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale …

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