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Fondo patrimoniale revocabile

Con recente ordinanza n. 3568 del 23.2.2015 – VI Sez. Civ. – la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale, è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell’art. 64 L.F.. La Corte di legittimità ha ritenuto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito. Inoltre, l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta per essi l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse, in primis vincolare i beni per sottrarli all’aggressione da parte dei creditori.

Dovendosi altresì escludere che la costituzione possa ritenersi come atto eseguito in adempimento di un dovere morale, a meno che non si dimostri l’esistenza di una situazione tale da far ritenere sussistente un vero e proprio dovere morale.

La sentenza, va apprezzata in quanto ritiene giustamente che la costituzione del fondo patrimoniale non possa costituire ostacolo all’aggressione dei beni da parte dei creditori, a condizione che non contrasti un preciso e ben documentato dovere morale. Al contrario, la costituzione del fondo spesso viene utilizzata per paralizzare l’azione da parte dei creditori che vedrebbero così frustrato il loro diritto di credito.

La massima ribadisce un indirizzo che si può dire ormai prevalente nell’interpretazione della norma.
Fonte D. e G. del 24.2.2015
Avv. E. Oropallo

FONDO PATRIMONIALE REVOCAVILE

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