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E’ valida la delega orale conferita dall’avvocato di fiducia al suo sostituto

Così ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 57832/18, depositata il 20 dicembre.

Validità della delega orale.

Da un primo orientamento (sentenza n. 26606/18) emerge una risposta negativa: in ambito giudiziale era richiesta la forma scritta per ritenere valida la nomina del sostituito del difensore. Tuttavia, la S.C. adita dalla ricorrente ritiene dar seguito a un secondo orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 48862/18) che riteneva legittimo l’utilizzo della forma orale per la nomina di predetto sostituto.
Tale conclusione, secondo la S.C. adita, risponde ad esigenze di semplificazioni emergenti dalla riforma dell’ordinamento forense.
Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la previsione dell’art. 14, comma 2 l. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), che prevedeva che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticamente abilitato, con delega scritta”, è da ritenere applicabile sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fonte D & G

Gennaio 2019

E’ VALIDA LA DELEGA ORALE CONFERITA DALL’AVVOCATO DI FIDUCIA AL SUO SOSTITUTO

 

 

 

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