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Corte di Cassazione-V° pen – Sentenza n.16507 dell’11-2_28.4.2010

Corte di Cassazione – V° pen. – sent. n. 16507 dell’11.2 – 28.4.2010
Sull’intangibilità del giudicato interno
Con la sentenza che andremo ad esaminare la Cassazione ha ritenuto che “allorquando la CEDU abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata ..in violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della medesima convenzione, riconoscendo il diritto del condannato all’applicazione di una pena più lieve, compete alla Corte di Cassazione,…sostituire la pena irrogata con la sentenza definitiva con quella ritenuta equa dalla Corte Europea”.
Nel caso di specie, la Corte Europea aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a veder sostituita la pena dell’ergastolo inflitta al medesimo con una pena non superiore a quella della reclusione di anni trenta, argomentando che l’art. 7 della Convenzione, che ribadisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento penale più lieve. Pertanto, richiamando l’art. 46 della Convenzione, la Corte ha trasmesso copia della sentenza al Consiglio dei Ministri atteso che dal sistema convenzionale deriva l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte.
La Cassazione, a seguito del ricorso ex art. 625 bis cpp presentato dall’interessato, inteso ad ottenere la modifica della pena inflitta nel senso indicato dalla Corte europea, innanzitutto ha riconosciuto l’obbligo degli Stati firmatari di porre in esecuzione le pronunce della CEDU, riconoscendo agli stessi la scelta dei mezzi per adeguarsi ai principi formulati, rilevando, però, una carenza legislativa da parte dello Stato italiano, malgrado i continui richiami operati anche dalla Corte Costituzionale. In effetti, l’ordinamento non prevede forme di riapertura del processo nel caso di violazione di diritti fondamentali, accertata dalla Corte di Strasburgo e neppure è ammissibile il ricorso ad applicazioni analogiche, incompatibili col principio di tassatività delle impugnazioni.

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