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CdG CE – Sez. I – sentenza 2.10.2008 – causa C – 372/07 – Aggiornamento Koine’ 24/01/2009

Corte di Giustizia CE – Sez. 1° sent. 2.10.2008 causa C- 372/07 (reg. n. 44/2001 art. 22 n. 2)

Richiesta di pronuncia pregiudiziale sulla corretta interpretazione della norma del reg. n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, la Corte ha ritenuto che, nel caso specifico di impugnativa di una delibera societaria, il titolo di giurisdizione esclusiva stabilito nel regolamento comunitario, che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede la società, consente di derogare al titolo generale costituito dal domicilio del convenuto nei soli casi in cui oggetto della controversia sia la validità delle decisioni degli organi societari. Se la delibera riguarda i diritti dei ricorrenti – si legge nella massima – l’individuazione del giudice competente non può essere determinata sulla base del titolo di giurisdizione esclusiva, bensì con ricorso al criterio generale costituito dal domicilio del convenuto.

Precisa la Corte nel corpo della sentenza che l’undicesimo “considerando” del reg. n. 44/2001 prevede che il principio della competenza del Giudice del convenuto deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Ipotesi esclusa nel caso trattato.

Scheda a cura Centro Studi Giuridici Koinè – gennaio 2009

CdG CE – Sez. I – sentenza 2.10.2008 – causa C – 372-07

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