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CITTADINANZA EUROPEA E NAZIONALE

L’anno scorso Sandro Gozi, cittadino italiano e nostro concittadino, ebbe a candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nelle liste francesi e precisamente nella formazione “Republique en marche” che faceva capo al presidente Macron. Possibilità del tutto legittima in quanto le liste per le elezioni europee, formate su basi nazionali, sono aperte anche a cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell’UE. Nel frattempo Gozi era stato incaricato dal primo ministro francese come “chargé de mission” per l’attuazione del futuro assetto della Commissione europea. Incarico per il quale risponde direttamente al primo ministro. Insomma, una sorta di esperto chiamato ad esporre eventuali soluzioni suggerite dalla sua esperienza in campo europeo. E’ bastato ciò per far sollevare un polverone in Italia da parte dei vertici governativi (all’epoca M5S e Lega) che accusavano addirittura lo “sventurato” di essere venuto meno ai doveri di fedeltà nei confronti dello Stato italiano, minacciando di privarlo della cittadinanza italiana. Ovviamente, ancora una volta gli alleati del governo dimostravano di essere allo scuro di qualsiasi nozione in materia di cittadinanza, malgrado l’alto ruolo ricoperto all’interno del Governo. Sarebbe bastato replicare chiedendo che venisse loro tolta, a ben vedere, la cittadinanza italiana per l’ignoranza di cui facevano sfoggio! Comunque, per chi volesse saperne di più, è bene ricordare che la perdita della cittadinanza nel diritto italiano è prevista ai sensi (art. 12 l. 5.2.1992 n. 91) “nel caso in cui il cittadino italiano abbia accettato un pubblico impiego o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero….ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero”. Ma la perdita non è automatica in quanto presuppone un’intimazione da parte del Governo di abbandonare l’incarico ricevuto e solo in caso di inottemperanza il governo può privarlo della cittadinanza. Si tratta di una atto discrezionale che è di competenza del Ministro dell’Interno. Nel nostro caso, non c’è né il primo presupposto e neppure il secondo per cui si è trattato da parte della compagine politica dell’ennesima “boutade” frutto di una “notte di mezza sbornia”. E’ il caso di ricordare che l’art. 22 della Costituzione stabilisce che la cittadinanza non può essere revocata per motivi politici. Ma nel nostro caso, bisogna ricordare che il cittadino italiano, in base alla legislazione europea, gode anche della cittadinanza europea che si aggiunge a quella nazionale per cui la Corte di Giustizia dell’UE ha ribadito che la privazione della cittadinanza nazionale determina anche quella europea per cui bisogna ricordare che la privazione non deve essere un atto arbitrario in quanto verrebbe a violare la norma europea che vieta questo arbitrio, in quanto impedirebbe, di tal fatto, il godimento e gli esercizi che derivano dall’ordinamento europeo, che limita i poteri dello Stato nazionale in materia di privazione della cittadinanza. In effetti, la legislazione europea è più garantista di quella nazionale per cui un eventuale provvedimento preso in violazione di tale normativa potrebbe essere impugnato innanzi alla Corte di Giustizia.

24.2.2020

 Cittadinanza europea e nazionale

 

 

 

 

 

 

 

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