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Espulsione dello straniero: sospesa se il permesso di soggiorno è in attesa di rinnovo

Così il Supremo Collegio con l’ordinanza n. 5352/19, depositata il 22 febbraio.
In primo luogo la S.C. ricorda che in base all’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 l’espulsione dello straniero «è consentita» allorquando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di 60 giorni «senza che sia intervenuta richiesta di rinnovo». Ribadisce, in secondo luogo la Corte, che l’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale è sospesa allorquando il richiedente asilo propone ricorso avverso suddetto provvedimento. In caso di ricorso, dunque, il richiedente gode di una «situazione di non espellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso».
In tal senso, rappresenta un ostacolo all’espulsione «la mera pendenza della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in accoglimento del ricorso».
Per tali ragioni il Collegio accoglie il ricorso con rinvio affinché il GdP, prima di decidere sull’espulsione dello straniero, accerti «la pendenza del giudizio di impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno».
Fonte: D&G
Agosto 2019

Espulsione dello straniero sospeso se il permesso di soggiorno è in attesa di rinnovo

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