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SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE E RISCHI PER IL MINORE: UNA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 13 DELLA CONVENZIONE DELL’AJA SULLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI.

La Corte di Appello inglese (Civil division) si è occupata recentemente dell’applicazione dell’articolo 13 della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980. I Giudici inglesi hanno ritenuto che nell’ordinare il ritorno in Norvegia della bambina che viveva con il padre le autorità nazionali non avevano considerato in modo adeguato la lettera b) dell’art. 13, in base al quale il ritorno va escluso se sussiste un fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici e psichici o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. La vicenda esaminata dalla Corte ha preso il via da un conflitto fra un cittadino norvegese di origine curda e di una cittadina britannica di origine marocchina che si era trasferita, dopo la celebrazione di un matrimonio islamico, da Londra in Norvegia dove era nata una figlia che risiedeva nel paese scandinavo abitualmente, fino a quando la donna con la minore era tornata in Inghilterra senza ritornare più in Norvegia. I giudici norvegesi avevano attribuito la responsabilità genitoriale al padre ma la donna in Inghilterra si era rivolta ad un Tribunale competente in materia di diritto di famiglia, chiedendo un provvedimento di non avvicinamento dell’ex marito a causa degli abusi fisici e verbali nei confronti della figlia. La Corte inglese aveva rigettato il ricorso ritenendo che le misure adottate in Norvegia permettevano un controllo sul padre perché non era stato dimostrato l’esistenza di un grave rischio della bambina in caso di ritorno dal padre.

La Corte d’Appello chiamata di nuovo in causa dalla madre ha accolto il ricorso ritenendo che non fossero state adeguatamente valutate le prove fornite dalla madre sul rischio di atti di violenza da parte del marito. Di qui il rinvio per un nuovo esame ai sensi dell’art. 13 lett. b) della Convenzione dell’Aja.

Provvedimento, quello della Corte d’Appello, pienamente legittimo ed in linea con l’interpretazione giurisprudenziale di altri paesi aderenti alla Convenzione. Anche la Corte di Cassazione italiana in senso analogo (Cass. Sez. I. Civ. 17.2.2021 sent. n. 4221) ha correttamente rilevato “che non essendo state previste misure di tutela da parte del Giudice del luogo di residenza abituale del minore, il rientro del minore in quel paese avrebbe potuto comportare un grave pregiudizio per il medesimo”.

Agosto 2021

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE E RISCHI PER IL MINORE

 

 

 

 

 

 

 

 

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