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Per l’Avvocato Generale occorrono regole più restrittive per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco

Lo afferma l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’UE nelle conclusioni relative alla causa C-482/18 dell’11 aprile 2019 (ECLI:EU:C:2019:321). Le conclusioni dell’Avvocato Generale riguardano il ricorso promosso dalla Repubblica Ceca con cui è stato chiesto l’annullamento della direttiva UE 2017/853 del 17 maggio 2017 di modifica alla direttiva 91/477 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Dopo i tragici eventi terroristici di Parigi e Copenaghen, è sorta l’esigenza di modificare tale disciplina in modo da implementare la tracciabilità di tutte le armi da fuoco. La direttiva 2017/853: sistema di monitoraggio sull’adeguata sorveglianza delle armi. L’art. 5 della direttiva 2017/853 obbliga gli Stati membri a realizzare un sistema di monitoraggio funzionale a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell’autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti, prevedendo, inoltre, norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza. L’Avvocato Generale, sostiene che la direttiva 2017/853 realizza un equo contemperamento tra il principio di libera circolazione delle merci e la giusta tutela della sicurezza pubblica là dove non sequestra tutte le armi da fuoco civili legalmente detenute, limitandosi ad aumentare i controlli su di esse. Peraltro, sottolinea l’Avvocato Generale, nel diritto comunitario non esiste un diritto fondamentale a possedere armi da fuoco, né tale diritto fa parte delle «tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Di conseguenza, l’applicazione della direttiva di modifica nella parte in cui prevede che, in presenza di determinate circostanze, sia possibile confiscare alcune armi da fuoco detenute da individui non si pone in contrasto con il diritto di proprietà atteso che quest’ultimo diritto può essere limitato nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge.

 Il divieto per l’uso civile delle armi semiautomatiche. La direttiva, inoltre, vieta l’uso di armi semiautomatiche per uso civile in quanto alcune di tali armi possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche, creando così una minaccia per la sicurezza e comunque, anche senza tale conversione, potrebbero essere molto pericolose data la loro capacità relativa al numero di colpi elevata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Giugno 2019

Per l’avvocato Generale occorrono regole più restrittive per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco

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