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Non commette reato lo straniero irregolare privo di documenti

(Cass. Sez. Un. Penali sentenza n. 16453 del 27.4.2011)
L’art. 6 comma 3° del T.U. dell’immigrazione (l. n. 286/1998 come modificato dalla l. 12.11.2004 n. 271) puniva originariamente con l’arresto fino a sei mesi lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non avesse esibito, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno. Il “pacchetto sicurezza” del luglio 2009 (l. n. 94/2009) ha modificato il testo della norma prevedendo che “lo straniero che a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2000”.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, per la sua collocazione, per le finalità che intende perseguire, per il suo significato letterale e logico–sistematico, la norma non si riferirebbe a tutti gli stranieri ma solo a quelli che siano entrati legittimamente in Italia, quindi in grado di provare la legittima permanenza nel territorio dello Stato.

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