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La domanda di addebito della separazione può essere introdotta con memoria integrativa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17590/19, depositata il 28 giugno.

Il caso. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva addebitato al ricorrente la separazione personale dalla coniuge ritenendo tempestiva la domanda avanzata in primo grado da quest’ultima nella memoria integrativa di cui all’art. 709, comma 3, c.p.c.. L’ex marito ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte dolendosi per aver la Corte territoriale ritenuto tempestiva la domanda di addebito avanzata dalla donna per la prima volta in primo grado con memoria integrativa ex art- 709, comma 3, c.p.c. anziché nel ricorso introduttivo ex art. 706 c.p.c.. La Corte di legittimità ha già avuto modo di esprimersi sull’ammissibilità della domanda di addebito nel giudizio di separazione personale tra coniugi, affermando che «nella formulazione dell’art. 706 c.p.c. antecedente alle modifiche apportate dal d.l.,…. non era necessario, ai fini della sua ammissibilità, che la domanda di addebito,….venisse ripetuta nella parte del ricorso introduttivo relativa alle conclusioni, restando sufficiente che la volontà di un coniuge di addebitare la separazione all’altro fosse riconducibile ad una lettura complessiva dell’atto» (Cass. Civ. n. 1278/14). In conclusione, la sentenza in commento dichiara improcedibile il ricorso e cristallizza il principio secondo cui “in materia di separazione personale tra coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all’art. 709, comma 3, c.p.c. in ragione della natura bifasica del giudizio in cui alla finalità conciliativa propria del momento”.

Fonte: D&G

Luglio 2019

La domanda di addebito della separazione può essere introdotta con memoria integrativa

 

 

 

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