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LA CEDU RICONOSCE AI NONNI IL DIRITTO DI VISITA DEI NIPOTI

E’ quanto ha deciso il 20.1 u.s. la CEDU nel ricorso Manuello e Nevi c/ Italia col quale i ricorrenti lamentavano che il Giudice italiano e poi i servizi sociali avevano loro negato di visitare la nipote, sul presupposto di una accusa – poi risultata infondata – di abusi sessuali commessi dal loro figliolo e padre della minore. La vicenda scoppia quando i genitori della minore decisero di separarsi e la madre denuncia il padre al Tribunale dei Minori chiedendone la revoca della potestà genitoriale, malgrado la assoluzione con formula piena dall’accusa contro di lui formulata. Il caso fu affidato dal Tribunale dei Minori ai servizi sociali e ad uno psicologo che avrebbero dovuto lavorare per una riconciliazione della minore con il padre mentre i nonni continuavano a visitare regolarmente la nipote.

Lo psicologo, in contrasto con i precedenti pareri, rilevava come “la mancanza di indipendenza dalla posizione dei nonni da quella del figlio potesse causare gravi sofferenze alla nipote” per cui chiedeva che il diritto di visita fosse sospeso: decisione confermata dalla CdA di Torino. Anche la S.C. respingeva il ricorso dei ricorrenti. Di qui il ricorso dei nonni alla CEDU, ritenendo che la sentenza costituisse un’aperta violazione degli artt. 8 e 6 § 1 CEDU, non solo per l’eccessiva durata del processo innanzi al Tribunale minorile, ma anche per il mancato intervento dell’autorità giudiziaria nei confronti dei servizi sociali.

La CEDU concorda con i ricorrenti che la coercizione e/o il diritto di visita, devono essere limitati ed esercitati con cautela, tenendo conto del benessere del minore e dell’equo bilanciamento degli interessi.
Tanto più che è stato lasciato allo psicologo dei servizi sociali di poter sospendere il diritto dei nonni, sulla scorta di un’accusa infondata di abuso sessuale sulla minore, peraltro contestata al padre e non ai nonni.

Se da un lato, scrive ancora il Giudice di Strasburgo, è dovere dello Stato di interrompere i rapporti in caso di abusi sessuali (Covezzi e Morselli c. Italia del 9/5/2003), nella fattispecie ha rovinato irrimediabilmente questi rapporti, danneggiando tutta la famiglia, con gravi conseguenze per la bambina cui è stato impedito per circa 12 anni di vedere il padre ed i nonni. Di qui la condanna dell’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU e conseguente risarcimento dei danni morali subiti dai ricorrenti.

Fonte D. & G. 20.1.2015 (Avv. E. Oropallo)

LA CEDU RICONOSCE AI NONNI IL DIRITTO DI VISITA DEI NIPOTI

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