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Il rifiuto della Spagna di considerare la pena già inflitta in Francia è compatibile con la Convenzione EDU

Nessuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nei casi di condanna in uno Stato pronunciata senza tenere conto della pena inflitta in un altro Stato. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la decisione Aguirre Lete contro Spagna (ricorso n. 29068/17) depositata il 9 luglio e resa pubblica il 29 agosto, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 5 cittadini spagnoli condannati a 30 anni in Spagna e, per fatti commessi in precedenza, legati al terrorismo, a una pena detentiva anche in Francia (AGUIRRE LETE ET AUTRES c. ESPAGNE).

Secondo i ricorrenti, le autorità spagnole avrebbero dovuto considerare la condanna inflitta in Francia per crimini legati all’attività terroristica ETA in quanto collegati ai fatti oggetto di condanna in Spagna.

Le autorità spagnole avevano escluso questa possibilità e, quindi, i condannati si sono rivolti alla Corte europea ritenendo violato l’articolo 7 della Convenzione che riconosce il principio dell’irretroattività della legge penale più sfavorevole e il principio nulla poena sine lege.

Strasburgo, prima di tutto, è partita dalla constatazione che le decisioni rese in Spagna non hanno portato portato a un allungamento della durata della pena che è rimasta a 30 anni e non vi è stato un cumulo delle pene, non previsto dalla legislazione spagnola che non stabiliva una modifica della durata della detenzione per una condanna scontata in altro Paese, per cui la Corte europea ha dichiarato i ricorsi irricevibili.

Novembre 2019

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Il rifiuto della Spagna di considerare la pena già inflitta in Francia è compatibile con la Convenzione EDU

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