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Il Giudice può autorizzare l’eutanasia?

Risponde affermativamente la Corte CEDU (Grande Chambre) con sentenza del 5.6.2015 resa nel caso Lambert ed altri c/ Francia.

La Corte ha sancito che l’autorità giudiziaria possa autorizzare la dolce morte, senza che ciò comporti una violazione del dovere di tutela della persona specificando inoltre che in assenza di leggi interne si deve tener conto della pregressa volontà del paziente.

Il caso è quello di un giovane rimasto in stato vegetativo per un grave incidente stradale e pertanto non in condizioni di poter decidere ma la Corte ha tenuto conto della testimonianza della moglie che ha riferito come il marito avesse espresso il suo consenso prima dell’incidente.

Vicenda – per chi lo ricorda – analoga a quella di Eluana Englaro – rimasta in stato vegetativo per oltre dieci anni per la quale i genitori si erano tanto battuti per ottenere l’autorizzazione ad interrompere la respirazione artificiale.

La Corte rileva che la Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell’uomo sancisce che “ogni intervento medico richiede il consenso informato del paziente, se questo non è nelle condizioni di farlo a causa della malattia, può essere richiesto nel suo interesse da un suo rappresentante, persona o organismo previsti dalla legge”.

In pratica si deve tener conto della sua volontà precedente.

La decisione s’inserisce nel delicato dibattito in corso vietando l’accanimento terapeutico pur non affrontando espressamente la ipotesi della eutanasia.

Nega la Corte l’accanimento con quegli interventi che sono inutili, dannosi e non richiesti dal paziente: se non ha possibilità di farlo il paziente, allora si ricorre alla volontà pregressa, in assenza di leggi. Non è stata una decisione facile e lo dimostra il fatto che non è stata assunta a maggioranza: alcuni giudici hanno ritenuto che finché un soggetto è vivo, anche se in stato vegetativo, non c’è nessuno che possa decidere in sua vece.

Non vogliamo qui affrontare il tema dell’eutanasia, che è già praticata in Europa ad es. in Svizzera e che è prevista anche in altri paesi europei (il Belgio e l’Olanda) senza che questo abbia sollevato scalpore, malgrado si tratti di paesi cattolici.

C’è da aggiungere che il dibattito in Italia è stato spesso arroventato da polemiche condizionate dal fattore religioso ma c’è da osservare che non è in discussione la libera volontà dei cattolici ma di quelli che cattolici non sono e che vogliono decidere, in determinate circostanze, di mettere fine alla propria vita esprimendo il loro consenso in maniera chiara.

Purtroppo in Italia giace al Senato ancora una proposta di legge che dovrebbe sancire questa libertà, riconosciuta anche da chi, anche se cattolico – come il dott. Veronesi -, riconosce che il paziente deve essere libero di decidere se continuare o meno una terapia che tende solo ad allungare la sua agonia.

Giugno 2015 (Avv. E. Oropallo)

 

Il Giudice può autorizzare l’eutanasia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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