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Il caso Matei innanzi la Corte di Cassazione

La sentenza della Cassazione si riferisce al delitto che fu commesso a Riccione il 5 ottobre 2016. Michele Castaldo e Olga Matei si frequentavano da circa un mese quando l’uomo, in una crisi di gelosia, la strangolò a mani nude e poi tentò il suicidio. Il Tribunale di Bologna lo condannò con rito abbreviato a 30 anni di carcere ma la Corte d’Appello di Bologna riduceva la pena a 16 anni di carcere, per aver commesso il fatto in preda “ ad una soverchiante tempesta emotiva e passionale”. La gelosia, insomma, è stata considerata un’attenuante, assieme alla sua confessione, compensando così l’aggravante dei motivi “futili e abbietti” chiesta dal PM.

Il sostituto P.G. in Cassazione – nella sua requisitoria – ancora una volta favorevole all’omicida – definiva legittimo lo sconto di pena per un omicidio commesso durante una “tempesta emotiva in linea con la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui gli stati emotivi e passionali possono essere valutati ai fini della misura della pena”.

La Corte di Cassazione è stata però di diverso avviso, accogliendo il ricorso e annullato la sentenza per cui dovrà pronunciarsi di nuovo la Corte d’Appello di Bologna. La Suprema Corte spiega come “la gelosia e le altre situazioni psicologiche” possono essere “prese in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche” ma a patto che il Giudice fornisca “una spiegazione razionale della scelta compiuta”.

Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza della Corte d’Appello “intrinsecamente contraddittoria” – se si considera la gelosia –  come hanno scritto i giudici della Corte d’Appello – una forma quasi patologica per cui non si può affermare poi che si è trattato di “uno stato passeggero”.

Insomma si è trattato solo di una sentenza mal motivata, lasciando integro il principio più volte riaffermato della Suprema Corte che la gelosia può essere valutata come attenuante generica. Da rivedere, dunque, la sentenza che però lascia immutato il principio, a nostro avviso, giuridicamente incomprensibile che la gelosia possa costituire un’attenuante generica.

10/2/2020

Il caso Matei innanzi la Corte di Cassazione

 

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