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IL GUP DEVE VALUTARE L’ INUTILITÀ DEL DIBATTIMENTO E NON L’INNOCENZA DELL’IMPUTATO

Lo ribadisce con sentenza n. 851/18 depositata l’11 gennaio u.s. la Corte di Cassazione che ha cassato, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, la sentenza con la quale il GUP aveva emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituiva reato. La Corte ha in effetti ritenuto che la sentenza oggetto di gravame non risulta essere stata formulata secondo le regole dettate dall’art. 425 c.p.p. in quanto il giudicante – esorbitando dai poteri conferitigli – “ha proceduto ad una valutazione di merito circa la colpevolezza degli imputati senza neppure una furtiva osservazione sulla sostenibilità dall’accusa in dibattimento”. Secodo il costante dictum della Corte di Cassazione, il GUP, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., “deve valutare, sotto il profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative….”.

Fonte

D & G. 15.1.2018

Febbraio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

 

IL GUP DEVE VALUTARE L’INUTILITA’ DEL DIBATTIMENTO E NON L’INNOCENZA DELL’IMPUTATO

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