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Cass. sent. n. 10504 del 7.5.2009 Trattamento dello straniero in Italia e condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle preleggi.

Cass. sent. n. 10504 del 7.5.2009
Trattamento dello straniero in Italia e condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle preleggi.
“L’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale – scrive la Suprema Corte – è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all’incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza italiana, comunitaria ed extracomunitaria”.
La Cassazione ha inteso riaffermare il principio che i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta Costituzionale ad ogni cittadino non possono subire limitazioni nei confronti degli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato, anche quando tali diritti non siano riconosciuti reciprocamente dallo Stato di appartenenza dello straniero. Per dirla in breve, la Corte mette fine qui a tutte le concezioni di stampo xenofobo che – dietro il paravento del principio di reciprocità – vorrebbero a limitare i diritti degli stranieri immigrati in Italia non solo sotto il profilo dei diritti personalissimi come la vita e la salute, ma anche sotto il profilo dei diritti sociali, quali quelli allo studio, all’assistenza medica ed alla libertà di culto.
Scheda a cura dell’avv. E. Oropallo. Maggio 2009

Cass. sent. n. 10504 del 7.5.2009

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