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Azione contrattuale e arricchimento senza causa

Le Sezioni Unite civili (sentenza n. 22404/18, depositata il 13 settembre) hanno risolto una questione di diritto di particolare rilevanza in ambito processuale, inerente il tema dell’ammissibilità di nuove domande nel corso del processo. Il casoUn professionista conveniva in giudizio un Comune per ottenere il pagamento di quanto ritenuto dovuto a titolo di corrispettivo per la progettazione di un tratto stradale (una circonvallazione).
Il Comune si difendeva eccependo, tra l’altro, la nullità delle delibere di affidamento dell’incarico. In ragione delle difese del Comune, il professionista, con la “prima” memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., proponeva, in subordine, una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale dichiarava peraltro l’inadempimento del Comune, condannandolo al pagamento del compenso richiesto. In grado di appello la decisione veniva però riformata. In particolare, secondo la Corte territoriale, le delibera di incarico erano effettivamente nulle, così come nullo era da considerarsi, in via derivata, anche il contratto di prestazione d’opera professionale. E quanto alla domanda di arricchimento senza causa (divenuta attuale proprio in ragione della dichiarata nullità contrattuale), essa veniva dichiarata inammissibile, perché considerata domanda nuova, non proponibile con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. Seguiva il ricorso per cassazione. La Seconda Sezione civile della Cassazione, cui inizialmente era stata affidata la trattazione del ricorso, aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa questione di massima di particolare importanza: «Se nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale la parte possa modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.». Secondo alcune pronunce, nel giudizio introdotto con domanda di adempimento contrattuale, è possibile proporre la domanda di arricchimento senza causa con “la prima difesa” successiva nel solo caso in cui la relativa esigenza sia sorta dal tenore delle avversarie deduzioni. Secondo gli Ermellini, nella specie entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferivano indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Inoltre, dette domande erano attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale. Le domande proposte dal professionista-progettista, erano altresì legate da un rapporto di connessione, non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, e tale nesso giustificava ancor di più il ricorso al simultaneus processus. Secondo le Sezioni Unite la decisione della Corte territoriale era errata e per questo è stata cassata con rinvio. Il principio di diritto espressamente formulato dagli Ermellini è così risultato essere il seguente: “E’ ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”.

Febbraio 2019

Fonte D & G

Azione contrattuale e arricchimento senza causa

 

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